Sez. 2, Sentenza n. 1288 del 05/02/2000 (Rv. 533505 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITÀ | Contratto di pubblicità - Atipicità - Oggetto: "do ut facias" - Assimilabilità al contratto di appalto di servizi - Conseguenze - Obbligazione di portare a termine una campagna pubblicitaria - Natura - Obbligazione di risultato - Esclusione - Mancanza di significativo incremento della clientela del committente - Prova del mancato adempimento della obbligazione assunta - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITÀ
Il contratto di pubblicità è un contratto atipico del genere "do ut facias", che non si esaurisce nello schema del mandato, poiché il committente affida all'agente pubblicitario l'esecuzione di numerose prestazioni, relative alla ideazione, organizzazione ed attuazione della campagna promozionale, lasciandogli la necessaria libertà nella scelta dei mezzi più opportuni per il raggiungimento di un determinato risultato promozionale. Si tratta, quindi, di un contratto che trascende la figura del semplice mandato e si avvicina piuttosto a quella dell'appalto di servizi. Pertanto, l'obbligazione assunta da un'agenzia pubblicitaria di condurre una campagna promozionale in favore del committente non costituisce una obbligazione di risultato, attenendo semplicemente all'apprestamento dei mezzi necessari per tale campagna, con la conseguenza che il mancato conseguimento dell'obiettivo di un significativo incremento della clientela del committente non può costituire prova del mancato adempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)