Sez. 2, Sentenza n. 1327 del 26/01/2004 (Rv. 569669 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITÀ | Contratto di pubblicità - Atipicità - Assimilabilità al contratto di appalto di servizi - Conseguenze - Obbligazione del committente - Versamento di un corrispettivo in danaro - Accordo di sostituzione del corrispettivo in danaro con la prestazione di servizi alberghieri - Natura dell'accordo - Previsione di una "datio in solutum" - Conseguenze - Adempimento dell'obbligazione - Messa a disposizione del servizio - Sufficienza - Esclusione - Effettiva fornitura del servizio - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - TIPICITÀ
Il contratto avente ad oggetto lo svolgimento di attività pubblicitaria è riconducibile alla figura dell'appalto di servizi e, essendo ad esso applicabili, in quanto compatibili, le norme relative al contratto di appalto ed a quello di somministrazione, il contraente che fruisce di detta attività è obbligato a corrispondere all'altra parte un corrispettivo in danaro, salvo che le parti abbiano convenuto la facoltà di quest'ultimo di eseguire una diversa prestazione e, in questo caso, la pattuizione configura previsione di una 'datio in solutum', sicché l'obbligazione può ritenersi adempiuta soltanto quando siffatta prestazione sia stata eseguita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, avendo le parti convenuto che la committente avrebbe potuto adempiere la propria obbligazione anche fornendo all'appaltatrice servizi di ospitalità alberghiera, l'esecuzione della prestazione richiedeva l'effettiva fruizione del servizio, essendo insufficiente a detto fine la mera messa a disposizione delle camere d'albergo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)