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Sez. 1, Sentenza n. 3633 del 18/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201496 - 01

Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere | Contrasto tra consulenti tecnici dell'accusa e della difesa - Conclusioni del giudice in mancanza di perizia - Legittimità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1995-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201496-01

Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere

Nel processo vigente, caratterizzato dal contradditorio tra le parti alle quali il legislatore attribuisce posizione paritaria nel concorso alla formazione della prova (art. 468 cod. proc. pen.), è scorretta la sentenza che attribuisca al parere del consulente della pubblica accusa la prevalenza rispetto al parere del consulente della difesa senza una adeguata motivazione, ed è doveroso che il giudice, a fronte di due tesi opposte, motivate con argomenti specialistici in relazione ai quali la scelta presenti difficoltà tecniche oggettive, disponga perizia ai sensi dell'art. 508 cod. proc. pen.. Tale ipotesi non si verifica allorquando sussista accordo tra i consulenti delle due parti opposte sull'analisi e la definizione dello stato psichico dell'imputato ed esistano invece divergenze relative alle conclusioni da trarsi dalla situazione diagnostica in relazione ai punti specifici della configurabilità o meno della intossicazione cronica da stupefacenti e della assenza completa di imputabilità che ne deriverebbe. In tale caso, trattandosi di problemi di ordine tipicamente giuridico, il giudice di merito può, motivatamente, trarre le sue conclusioni dalla situazione conformemente descritta dai due consulenti, senza necessità di ricorso alla perizia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)