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Sez. 5, Sentenza n. 9047 del 15/06/1999 Ud. (dep. 15/07/1999) Rv. 214295 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - OGGETTO - IN GENERE | Poteri del giudice - Indagini che richiedano specifiche competenze - Indispensabilità - Sussistenza - Esclusione - Confutazione con argomenti tecnici o scientifici di un elaborato peritale prodotto dall'imputato - Ricorso del giudice a sue specifiche conoscenze in materia - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214295-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - OGGETTO - IN GENERE

In tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è viceversa consentito di rinunciare all'apporto del perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche. Invero, in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere sull'iter di acquisizione della prova, dall'altro, di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole. (Fattispecie in cui il giudice di merito, dopo avere acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall'imputato, ne ha disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)