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Sez. 3, Sentenza n. 32969 del 08/07/2005 Cc. (dep. 07/09/2005) Rv. 232182 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Domanda di autorizzazione in sanatoria - Possibilità di completamento dell'opera - Effetti sulla adottabilità del sequestro o sulla sua permanenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232182-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia edilizia, la possibilità, prevista dall'art. 35 della legge n. 47 del 1985, per il presentatore dell'istanza di autorizzazione in sanatoria di completare sotto la propria responsabilità le opere di cui al precedente art. 31, non può escludere la effettuazione del sequestro penale, nè determina l'automatica caducazione del sequestro preventivo già eseguito, la cui permanenza è diversamente legata alle valutazioni che in merito adotterà l'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)