Sez. 3, Sentenza n. 4521 del 15/12/1995 Cc. (dep. 13/02/1996) Rv. 204315 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Possibilità di completare sotto la propria responsabilità l'opera edilizia (art. 35, comma quattordicesimo, legge n. 47 del 1985) - Automatica caducazione del sequestro preventivo - Esclusione.
Edilizia - In genere
Attese le differenze proprie della materia penale e di quella amministrativa, la possibilità - per il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria, di completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (sanatoria delle opere abusive) - prevista dall'art. 35, quattordicesimo comma, stessa legge, non può escludere la possibilità del sequestro penale, né può far venir meno automaticamente il sequestro preventivo, che potrà essere caducato solo quando il giudice penale, nell'ambito delle sue attribuzioni, riterrà che sia cessata la funzione cautelare o quando, al verificarsi di tutte le condizioni occorrenti, dichiarerà che il reato è estinto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 com. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)