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Sez. 6, Sentenza n. 9440 del 04/07/2000 Ud. (dep. 02/09/2000) Rv. 217752 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI MORALI | Abbandono del domicilio coniugale senza giusta causa _ Reato di cui all'art. 570 cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie: abbandono della casa coniugale per coltivare una diversa relazione sentimentale.
Stato
decisa il 2000-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217752-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI MORALI

Integra gli estremi del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 cod. pen.) l'abbandono del domicilio coniugale in assenza di una giusta causa che renda intollerabile la prosecuzione della convivenza (Nella specie la S.C. ha ritenuto non giustificato il comportamento del coniuge che immotivatamente aveva abbandonato la casa coniugale per coltivare senza impacci di sorta una diversa relazione sentimentale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)