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Sez. 6, Sentenza n. 11064 del 12/03/1999 Ud. (dep. 28/09/1999) Rv. 214330 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE | Allontanamento dalla residenza coniugale - Condizioni di legittimità.
Stato
decisa il 1999-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214330-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abbandono della casa coniugale è giustificato - e, quindi, non idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 570 cod. pen. - non soltanto quando segua la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (considerate dall'art. 146 cod. civ. come giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare), ma anche quando esistano - a prescindere dalla proposizione di una delle dette domande giudiziali - ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita in comune. Ciò in quanto le ipotesi espressamente considerate dal citato art. 146 cod. civ. non sono tassative e ben possono essere integrate mutuando dalle disposizioni in tema di separazione (art. 151 cod. civ.) le ulteriori previsioni della "intollerabilità della prosecuzione della convivenza" e del "grave pregiudizio per l'educazione della prole".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST., Cod. Civ. art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)