Sez. 2, Sentenza n. 397 del 26/01/1977 (Rv. 383943 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - CARENZA DI NOVITA - ESPLETAMENTO - CASSAZIONE DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - CARENZA DI NOVITA - ESPLETAMENTO - CASSAZIONE DELLA SENTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'espletamento, in grado di appello, in contrasto con l'art 345 cod proc civ, di una prova testimoniale diretta a contrastare le risultanze di altra prova testimoniale raccolta in primo grado importa la Cassazione della sentenza di secondo grado quando questa sia fondata in tutto o in parte sulla prova anzidetta e non anche quando la prova ammessa non abbia avuto sostanziale incidenza sul dispositivo. (V 3306'73, mass n 367191).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)