Sez. 2, Sentenza n. 3306 del 01/12/1973 (Rv. 367191 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NUOVE PROVE - PROVA TESTIMONIALE - INFRAZIONABILITA - NUOVA PROVA CONTRARIA INDIRETTAMENTE ALLA PROVA ESPLETATA - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NUOVE PROVE - PROVA TESTIMONIALE - INFRAZIONABILITA - NUOVA PROVA CONTRARIA INDIRETTAMENTE ALLA PROVA ESPLETATA - INAMMISSIBILITA.*
Per il principio dell'unita e della contestualita della prova testimoniale (artt 244 e 345 cod proc civ), non e consentito frazionarne l'espletamento in fasi processuali successive, sia nel corso dello stesso grado sia tra il primo e il secondo grado del giudizio; e cio anche se la nuova prova sia solo indirettamente preordinata a contrastare le risultanze di quella gia espletata, in quanto diretta, attraverso nuove modalita o circostanze, ovvero per la stretta connessione delle circostanze da provare con quelle gia provate con lo stesso mezzo di prova, a rendere possibile una diversa valutazione dei fatti gia provati nelle precedenti fasi del giudizio. (V 921/71, mass n 350836; 765/70, mass n 346051).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)