Sez. 5, Sentenza n. 48 del 04/11/1980 Ud. (dep. 06/01/1981) Rv. 147212 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ARRESTO DELL'IMPUTATO DOPO LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA PROCEDENTE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - LEGITTIMITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ARRESTO DELL'IMPUTATO DOPO LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - OMESSA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA PROCEDENTE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - LEGITTIMITA.*
L'imputato cui sia stato notificato il decreto di citazione ha l'Onere, se successivamente ristretto in carcere, di far presente tale suo stato all'autorita procedente, onde provocare la sua traduzione o comunque giustificare l'impedimento. In Mancanza di tale comunicazione, qualora non risulti dagli Atti lo stato di detenzione, la dichiarazione di contumacia deve ritenersi valida perche legittimamente emessa in Mancanza di qualsiasi allegazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)