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Sez. 2, Sentenza n. 10966 del 19/05/1983 Ud. (dep. 17/12/1983) Rv. 161797 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - DETENZIONE NON RISULTANTE DAGLI ATTI - GIUDIZIO CONTUMACIALE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161797-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - IMPUTATO DETENUTO - DETENZIONE NON RISULTANTE DAGLI ATTI - GIUDIZIO CONTUMACIALE - LEGITTIMITÀ.*

La possibilità del giudizio contumaciale nei confronti d'imputato detenuto può essere preclusa soltanto nei casi in cui lo stato di detenzione risulti provato con idonea certezza allo stato degli Atti, non essendo il giudice tenuto a ricercare le prove dello impedimento. (nella specie, l'imputato, già ritualmente citato al domicilio eletto, risultava successivamente detenuto). (Conf mass n 151386; (Conf mass n 147212).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)