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Sez. 3, Sentenza n. 8 del 04/01/1974 (Rv. 367493 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - ESCLUSIVA FONTE PROBATORIA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367493-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - ESCLUSIVA FONTE PROBATORIA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Ai fini della formazione del convincimento del giudice civile, il materiale probatorio acquisito nel corso di un'istruttoria penale, pur avendo, di regola valore indiziario, puo costituire anche da se solo, fonte di convincimento, quando il giudice ritenga, con apprezzamento insindacabile in Sede di legittimita, che sia sufficiente a decidere la causa. (V 42'70, mass n 344668).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)