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Sez. 3, Sentenza n. 3859 del 18/06/1980 (Rv. 407718 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO EMESSO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - INESISTENZA - ESCLUSIONE - INVALIDITA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENTE LESIONE DELL'INTERESSE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESPERIBILITA - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-06-18
Alla data
2026-11-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407718-01

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - PROVVEDIMENTO EMESSO IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - INESISTENZA - ESCLUSIONE - INVALIDITA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENTE LESIONE DELL'INTERESSE DEL DEBITORE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - ESPERIBILITA - TERMINE DI DECADENZA - DECORRENZA.*

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso in violazione del principio del contraddittorio (nella specie, ordinanza in tema di conversione dei pignoramenti pronunciata in un'udienza diversa da quella fissata) non e inficiato da inesistenza - la quale, riflettendosi sugli Atti esecutivi ad esso necessariamente e direttamente collegati, puo esser fatta valere nel corso dell'intero processo esecutivo, ancorche sia scaduto, rispetto a detto provvedimento, il termine di decadenza fissato dall'art 617 cod proc civ - bensi da semplice invalidita, che resta limitata all'atto medesimo e, quindi, ove abbia comportato una lesione dell'interesse del debitore, deve essere fatta valere, mediante opposizione agli Atti esecutivi, nel termine di decadenza anzidetto, decorrente dal giorno della comunicazione del provvedimento viziato. (V 2771/75, mass n 376781; (V 223/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)