Sez. 3, Sentenza n. 2771 del 11/07/1975 (Rv. 376781 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - IN GENERE - SANATORIA - INESISTENZA DELL'ATTO - NOZIONE - VIZI DI CARATTERE FORMALE O PROCESSUALE - NULLITA - PREVISIONE ESPRESSA - NECESSITA - DIFETTO DI PREVISIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA - IN GENERE - SANATORIA - INESISTENZA DELL'ATTO - NOZIONE - VIZI DI CARATTERE FORMALE O PROCESSUALE - NULLITA - PREVISIONE ESPRESSA - NECESSITA - DIFETTO DI PREVISIONE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
L'atto processuale puo dirsi inesistente soltanto se manchi totalmente degli estremi e requisiti essenziali per la sua qualificazione come atto di quel determinato tipo o di quella tale figura giuridica: se, cioe, inidoneo non solo a produrre gli effetti processuali che gli sono propri, ma persino ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico. In tale caso la nullita dell'atto e insanabile ed irrimediabile. Quando l'atto, invece, e inficiato da vizi di carattere formale o processuale e l'osservanza delle forme che disciplinano la manifestazione della volonta delle parti non e espressamente prescritta a pena di nullita, l'invalidita assume una minore Rilevanza e si e fuori dell'ipotesi estrema della inesistenza, con conseguente possibilita di sanatoria, se i difetti dell'atto non siano fatti valere con i rimedi predisposti dal legislatore ed entro i relativi termini di decadenza. (Conf 223/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)