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Sez. 1, Sentenza n. 4540 del 06/05/1998 (Rv. 515120 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE | Prova della mancanza di portiere nello stabile fornita dal destinatario della notifica - Conseguenze - Onere probatorio incombente sul notificante - Contenuto - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515120-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PORTIERE

Nella ipotesi di notificazione al portiere eseguita ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., la prova documentale, fornita dal destinatario dell'atto, della assenza di portiere nello stabile impone al soggetto notificante di provarne, invece, la esistenza e la presenza al momento della ricezione dell'atto medesimo, atteso che i rapporti (di parentela o) di dipendenza indicati nell'art. 139 cod. proc. civ. al fine di garantire l'effettività della ricezione dell'atto da parte del destinatario fanno riferimento a condizioni obbiettive ed effettive che, poste in dubbio, debbono formare oggetto di concreto e puntuale accertamento, con relativo onere probatorio incombente sul notificante, soprattutto se (come nella specie) non risulti menzione, nella relata di notifica, della ricerca degli altri soggetti abilitati a ricevere l'atto ai sensi del citato art. 139, e senza che la validità della notifica a persona qualificata come portiere (e della quale sia contestata la qualifica o la stessa esistenza) possa legittimamente ricondursi al successivo invio della raccomandata al destinatario, attenendo tale incombente alla mera perfezione della fattispecie, e non alla sua validità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)