Sez. L, Sentenza n. 5828 del 03/07/1987 (Rv. 454221 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE A MANI DEL PORTIERE - ACCERTAMENTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEL PREDETTO ATTO - RIFERIMENTO ALLE FORMALITÀ SUCCESSIVE EX ART. 139, QUARTO COMMA, COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE A MANI DEL PORTIERE - ACCERTAMENTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEL PREDETTO ATTO - RIFERIMENTO ALLE FORMALITÀ SUCCESSIVE EX ART. 139, QUARTO COMMA, COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla notifica effettuata (ex art. 139 cod. proc. civ.) a mani del portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto, la formalità, richiesta dal quarto comma della norma citata, per cui l'ufficiale giudiziario è tenuto a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, non attiene alla perfezione della notificazione stessa che si realizza al momento della consegna dell'atto al portiere. Pertanto, per verificare la tempestività dell'atto di impugnazione, occorre tener conto del suddetto momento perfezionativo della notificazione a nulla rilevando che l'avviso al destinatario sia stato comunicato successivamente alla scadenza del termine per impugnare. (V 5086/82, mass n 422979; (V 2129/78, mass n 391515).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)