Sez. 3, Sentenza n. 6899 del 24/11/1986 (Rv. 449002 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DEL CONDUTTORE DALL'APPARTAMENTO LOCATO - PERMANENZA DI ALCUNI FAMILIARI - EFFETTI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - ALLONTANAMENTO DEL CONDUTTORE DALL'APPARTAMENTO LOCATO - PERMANENZA DI ALCUNI FAMILIARI - EFFETTI.*
Ai fini della decadenza dalla proroga legale del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 3 n. 1 della legge n. 253 del 1950, seppure occorre tenere presente anche le esigenze del nucleo familiare del conduttore che, allontanatosi questi, sia rimasto nello appartamento, tuttavia รจ necessario che il conduttore - pur dopo l'allontanamento - abbia conservato con il proprio nucleo familiare comunanza di vita ed abbia interesse a far conservare ai membri rimasti i vantaggi della convivenza nell'alloggio in locazione. Consegue che non assume rilievo - onde escludere la decadenza dalla proroga - il fatto della mera permanenza nell'appartamento di alcuni familiari, rispetto ai quali sia venuta meno ogni comunanza di vita con l'originario conduttore. (nella specie, il conduttore si era allontanato essendo convolato a nuove nozze ed i figli di primo letto, rimasti nell'alloggio, si erano via via sposati ed erano andati a vivere altrove, all'infuori di uno di essi, maggiorenne, rimasto nell'alloggio). (V 4517/85, mass n 441983).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)