Sez. 3, Sentenza n. 4517 del 23/08/1985 (Rv. 441983 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - TRASFERIMENTO NECESSITATO DEL CONDUTTORE DA SOLO O CON UNA PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DECADENZA DEL CONDUTTORE DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - TRASFERIMENTO NECESSITATO DEL CONDUTTORE DA SOLO O CON UNA PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE - DECADENZA DAL DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE.*
Il conduttore, quando si trovi nella necessità di trasferirsi da solo o con una parte del proprio nucleo familiare in altro comune o all'estero, lasciando nell'alloggio locato alcuni componenti della famiglia impossibilitati a seguirlo per apprezzabili esigenze di vita o di lavoro, non decade dal diritto alla proroga legale della locazione, non potendo l'eventuale scissione del nucleo familiare determinata da un necessitato allontanamento risolversi in un pregiudizio per gli altri familiari, nel cui interesse sia stato anche stipulato il contratto, i quali si trovino di fatto a partecipare ai vantaggi della convivenza nell'alloggio concesso in locazione, con la conseguenza che, ai fini della decadenza dalla proroga, si debbono tener presenti le necessità di quella parte del nucleo familiare rimasta nell'alloggio dopo l'allontanamento del conduttore. (V 1454/85, mass n 439483; (V 1675/80, mass nn 405285 e 405286; (V 1501/79, mass nn 397852 e 397853).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 3, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)