Sez. 5, Sentenza n. 19689 del 01/10/2004 (Rv. 577483 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Accesso domiciliare - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica ex artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Autorizzazione ai sensi del primo o del secondo comma dell'art. 52 - Legittimazione al solo e specifico accesso autorizzato - Sostituibilità dell'autorizzazione data in base all'una previsione normativa con quella data in forza dell'altra - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In tema di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici finanziari dello Stato (o della Guardia di Finanza nell'esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici ad essa demandati), l'autorizzazione all'accesso data dal procuratore della Repubblica, ai sensi del primo (in locali adibiti "anche" ad abitazione) ovvero del secondo comma (in locali diversi, come quelli adibiti "solo" ad abitazione) dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, legittima solo lo specifico accesso autorizzato e l'autorizzazione data in base all'una previsione normativa non è sostituibile con quella data in forza dell'altra previsione normativa, e ciò anche per limitare al massimo l'indubbio "vulnus" al principio costituzionale di inviolabilità del domicilio comunque derivante dalla previsione dell'accesso.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Costituzione art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)