Sez. 5, Sentenza n. 4498 del 22/02/2013 (Rv. 625673 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Accessi, ispezioni o verifiche - Autorizzazione del Procuratore della Repubblica ex art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Legittimazione al solo e specifico luogo dell'accesso autorizzato - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In tema di accessi, ispezioni e verifiche da parte degli uffici finanziari dello Stato (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con detti uffici ad essa demandati), l'autorizzazione all'accesso al domicilio privato del contribuente data dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, legittima solo lo specifico accesso in tal senso autorizzato, secondo la stretta interpretazione della norma conseguente alle garanzie per la tutela della libertà personale poste dall'art. 14 Cost.; in base ad essa non è, pertanto, consentito ai citati uffici accedere ad altri luoghi, ove pur si ritenga che il domicilio debba ivi essere individuato in via di fatto. (La S.C., nel ribadire detto principio, ha confermato il difetto della necessaria autorizzazione nel caso di accesso avvenuto presso l'abitazione della convivente del contribuente, essendo il luogo non nominativamente indicato nell'atto del Procuratore della Repubblica).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Costituzione art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)