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Sez. 3, Sentenza n. 3635 del 07/11/1969 (Rv. 343855 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IMPROPONIBILITA - ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA O DUBITATIVA SULL'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO - PRECLUSIONE DI QUALSIASI AZIONE CIVILE - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVA SULLA COLPA - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343855-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IMPROPONIBILITA - ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA O DUBITATIVA SULL'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO - PRECLUSIONE DI QUALSIASI AZIONE CIVILE - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVA SULLA COLPA - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - INSUSSISTENZA.*

Il giudicato penale preclude l'Azione civile riparatoria, quando in Sede penale sia stato escluso o messo in dubbio l'elemento oggettivo del reato. In tal caso, la preclusione riflette non solo l'Azione civile basata sull'art 2043 cod civ, ma anche quella ex art 2054 cod civ, fondata sulla presunzione di responsabilita gravanti sui conducenti di veicoli senza guida di rotaie, per danni prodotti dalla circolazione. Se il giudicato penale abbia posto in dubbio il solo elemento soggettivo (colpa) la preclusione colpisce solo l'Azione civile ex art 2043 e non anche quella ex art 2054 cod civ. (V 2043-69, massima n 341292 1598-69, massima n 340511 378-69, massima n 338415 47-69, massima n 337874 2888-68, massima n 335601).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)