Sez. 3, Sentenza n. 2888 del 06/09/1968 (Rv. 335601 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALLA COLPA - EFFETTI -AZIONE DI RISARCIMENTO ORDINARIA- PRECLUSIONE - AZIONE CIVILE FONDATA SULLA PRESUNZIONE DI COLPA IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - PROPONIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALLA COLPA - EFFETTI -AZIONE DI RISARCIMENTO ORDINARIA- PRECLUSIONE - AZIONE CIVILE FONDATA SULLA PRESUNZIONE DI COLPA IN TEMA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - PROPONIBILITA.*
Qualora il giudicato penale abbia assolto, per insufficienza di prove sulla colpa, l'imputato di un reato colposo derivante dalla circolazione stradale, sopravvive l'Azione di danni ex art. 2054 cod.civ., in virtu della presunzione di colpa gravante sul conducente del veicolo senza guida di rotaie (dalla quale questi, nonostante il giudicato penale assolutorio, non puo liberarsi che provando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno), laddove rimane preclusa l'Azione risarcitoria ex art. 2043 cod.civ., nei riguardi dell'imputato, non essendo ammissibile, in Sede civile, a sostegno di tale Azione, la prova della colpa di costui, ritenuta dubbia dalla cosa giudicata, data la identita concettuale tra la colpa penale e quella civile. (V. 1963-67, massima n. 328947).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)