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Sez. L, Sentenza n. 3331 del 05/07/1978 (Rv. 392762 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - FORMALITA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AI LICENZIAMENTI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392762-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - FORMALITA EX ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AI LICENZIAMENTI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Le formalita previste per le sanzioni disciplinari dall'art 7 della legge n 300 del 1970 si applicano solo alle sanzioni cosiddette conservative e non pure ai licenziamenti per motivi disciplinari, la cui validita ed efficacia rimane subordinata all'osservanza della procedura dettata dalla legge n 604 del 1966, richiamata espressamente dall'art 18 dello statuto dei lavoratori: ne consegue che per tali licenziamenti debbono applicarsi solo la procedura successiva del tentativo di conciliazione dinanzi all'ufficio provinciale del lavoro e l'impugnativa giudiziaria. (Conf 307/77, mass n 383843).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)