Sez. L, Sentenza n. 307 del 20/01/1977 (Rv. 383843 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - FORMALITA PREVISTE DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AI LICENZIAMENTI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - FORMALITA PREVISTE DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA AI LICENZIAMENTI DISCIPLINARI - ESCLUSIONE.*
Nel rapporto di lavoro, le Disposizioni e le formalita previste per le sanzioni disciplinari dall'art 7 della legge n 300 del 1970 sono applicabili esclusivamente alle sanzioni cosiddette conservative, che presuppongono, cioe, la continuazione del rapporto di lavoro, e non pure ai licenziamenti per motivi disciplinari, che pongono fine al rapporto stesso, la cui validita ed efficacia rimane subordinata all'osservanza della procedura dettata dalla legge n 604 del 1966, che l'art 18 dello statuto dei lavoratori espressamente richiama: ne consegue che per i licenziamenti debbono applicarsi soltanto la procedura successiva del tentativo di conciliazione dinanzi all'ufficio provinciale del lavoro e l'impugnativa giudiziaria. (Conf 1632/76, mass n 380401; (Conf 1553/76, mass n 380301).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)