Sez. 1, Sentenza n. 4894 del 12/07/1999 Cc. (dep. 12/08/1999) Rv. 214091 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Per fatti tra cui non esista concorso formale, continuazione o vincolo teleologico - Decorrenza dei termini per i fatti contestati con il più recente provvedimento - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
A seguito della nuova formulazione dell'art. 297 cod. proc. pen. introdotta dall'art. 12 della legge n. 332 del 1995, allorché tra i fatti diversi per cui sono state disposte distinte ordinanze cautelari non sussista connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. (e cioè concorso formale, continuazione o nesso teleologico), i termini di custodia cautelare relativi ai fatti contestati con il più recente provvedimento decorrono dalla data della sua esecuzione o notificazione, e non da quella dell'esecuzione o notificazione del primo di essi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)