Sez. 1, Sentenza n. 5900 del 22/10/1997 Cc. (dep. 06/02/1998) Rv. 209466 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Vincolo della continuazione fra gli episodi oggetto delle varie ordinanze - Riconoscibilità - Presenza della circostanza aggravante di cui all'art.7 del D.L. n. 152/91 (finalità di agevolazione dell'attività di associazioni mafiose) - Possibile rilevanza - Assenza dell'aggravante comune del nesso teleologico (art.61 n.2 cod.pen.) - Irrilevanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione fra episodi per i quali siano stati emanati diversi provvedimenti applicativi di misure cautelari, in relazione al disposto di cui all'art.297, comma 3, c.p.p., può attribuirsi rilevanza alla presenza della circostanza aggravante di cui all'art.7 del D.L.13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni in L.12 luglio 1991 n.203, sotto il profilo dell'esistenza del "fine di agevolare l'attività" delle associazioni criminose di tipo mafioso, anche quando alla detta aggravante non si accompagni quella del nesso teleologico prevista dall'art.61 n.2 cod.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 n. 2, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)