Sez. U, Ordinanza n. 2656 del 05/02/2008 (Rv. 601550 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Pubblico servizio - Art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, nel testo sostituito dalla legge n. 205 del 2000 ed inciso dalla sentenza Corte costituzionale n. 204 del 2004 - Portata - Controversia inerente l'insegnamento di educazione sessuale - Potere dell'amministrazione relativo all'organizzazione e alle modalità di prestazione del servizio scolastico - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia di pubblici servizi, l' art.33 del d.lgs.31 marzo 1998, n.80, sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva qualora la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo, con la conseguenza che detto giudice è chiamato a statuire sulla domanda di carattere inibitorio consistente nel divieto di impartire lezioni di educazione sessuale agli alunni di una scuola e - ai sensi del successivo art. 35 dello stesso d.lgs. - su quella, proposta in via subordinata, di risarcimento del danno per l'ipotesi di avvenuta effettuazione di dette lezioni, investendo tali domande il potere dell'Amministrazione in ordine all'organizzazione ed alle modalità di prestazione del servizio scolastico.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)