Sez. U, Ordinanza n. 26790 del 07/11/2008 (Rv. 605281 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Pubblico servizio - Art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, nel testo sostituito dalla legge n. 205 del 2000 ed inciso dalla sentenza Corte costituzionale n. 204 del 2004 - Portata - Controversia relativa al servizio di refezione scolastica - Mancata previsione dell'uso di prodotti coltivati biologicamente - Dedotta potenziale lesività del diritto alla salute - Contestazione del potere autoritativo esercitato nella determinazione del bando e nella scelta del contraente - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Connessa domanda di nullità parziale del contratto conseguente, finalizzata alla reintegrazione in forma specifica - Giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998 - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia pubblici servizi, l' art.33 del d.lgs.31 marzo 1998, n.80, sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 e nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva qualora la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo, con la conseguenza che, allorchè sia proposta, da parte di alcuni genitori di alunni di scuole pubbliche, azione relativa al servizio pubblico di mensa scolastica, assumendo la potenziale lesività per la salute delle refezioni fornite in base ad un bando di gara predisposto dall'ente locale comunale, deducendosi la violazione, nella scelta del gestore del servizio e nella gestione del medesimo, delle norme interne e comunitarie che impongono l'uso di prodotti coltivati biologicamente, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia che attiene, oltre che al diritto incomprimibile alla salute, anche agli interessi legittimi degli istanti, in relazione al contestato esercizio di poteri autoritativi pubblici nella determinazione del contenuto del bando di gara e nella scelta dell'impresa erogatrice del servizio; la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste pure nell'ipotesi - verificatasi nella specie - in cui sia stata proposta, contestualmente, anche la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto concluso, in quanto incidentalmente finalizzata ad ottenere un risarcimento reintegrativo, consistente nella cessazione della fornitura illecitamente regolata, quale reintegrazione in forma specifica (art. 35 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n.205), di spettanza del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)