Sez. 5, Sentenza n. 1760 del 19/01/1984 Ud. (dep. 01/03/1984) Rv. 162855 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA SECONDO L'ART. 169 ULT. COMMA COD. PROC. PEN. - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI CONOSCENZA DELL'ATTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - EFFETTO.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IN GENERE - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA SECONDO L'ART. 169 ULT. COMMA COD. PROC. PEN. - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI CONOSCENZA DELL'ATTO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - EFFETTO.*
Nell'ipotesi in cui la notificazione sia stata eseguita secondo la procedura prevista nell'ultimo comma dell'art. 169 cod. proc. pen., sussiste una presunzione assoluta di conoscenza dell'atto, una volta adempiute le formalità del deposito nella casa comunale, della affissione dell'avviso e della comunicazione di tali adempimenti al destinatario, mediante raccomandata recapitata secondo la prescrizione del regolamento postale. Per effetto di detta presunzione non è consentita la prova per testi della mancata ricezione dell'avviso di giacenza del plico raccomandato nell'ufficio postale, purché nella ricevuta di ritorno vi sia l'attestazione dell'agente postale del recapito dell'avviso stesso al destinatario della raccomandata. (V mass n 900036).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)