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Sez. 1, Sentenza n. 5008 del 04/02/1986 Ud. (dep. 05/06/1986) Rv. 172990 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO POSTALE - LEGITTIMITÀ ED EFFICACIA DELLA NOTIFICA.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172990-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - NELLE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO POSTALE - LEGITTIMITÀ ED EFFICACIA DELLA NOTIFICA.*

Nella ipotesi di notificazione avvenuta mediante deposito dello atto nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione con avviso affisso alla porta di questo e comunicazione dell'avvenuto deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, come evincibile da relata dell'ufficiale giudiziario, deve ritenersi operante la procedura prevista dal regolamento postale, consistente nella giacenza del plico raccomandato presso l'ufficio postale, l'avviso al destinatario e la restituzione del detto plico - eventualmente, per il decorso inutile del termine di dieci giorni - all'organo notificatore. (V mass n 130595; (V mass n 136741; (V mass n 153030; (V mass n 159931; (V mass n 162855; (V mass n 165818; (V mass n 170977).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)