Sez. 1, Sentenza n. 4292 del 28/04/1999 (Rv. 525870 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza di appello sullo stato di adottabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - Violazione di legge - Portata.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Con il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità, proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, a norma dell'art. 17, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione può essere fatta valere solo in quanto integri violazione di legge, e cioè si traduca in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica (oltreché nei casi di totale omissione) nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", fra loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse o obiettivamente incomprensibili, mentre deve escludersi il controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)