Sez. 1, Sentenza n. 7139 del 05/08/1996 (Rv. 498954 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza d'appello sullo stato di adottabilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti - "Violazione di legge" - Portata.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
Con il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità, proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, a norma dell'art. 17, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto può esser fatta valere solo in quanto integri violazione di legge, e cioè si traduca in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica (oltreché nei casi di totale omissione) nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", fra di loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse o obiettivamente incomprensibili, mentre deve escludersi il controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)