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Sez. U, Sentenza n. 1907 del 13/07/1963 (Rv. 262921 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICA ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1963-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262921-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICA ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - NECESSITA.*

Anche il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto nei confronti di un'amministrazione dello stato deve essere notificato a questa, a pena di nullita assoluta ed insanabile, presso l' Avvocatura generale dello stato in Roma e non gia presso l'ufficio periferico dell' Avvocatura dello stato nel cui distretto ha Sede l'autorita giudiziaria davanti alla quale pende la causa.*

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1614 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 144

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)