diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 692 del 24/01/1994 (Rv. 485110 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere | Sublocazione di immobile urbano adibito ad uso non abitativo - Cessazione della locazione - Diritto a percepire l'indennità di avviamento - Soggetto legittimato.
Stato
decisa il 1994-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485110-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere

Nell'ipotesi di sublocazione di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello di abitazione, alla cessazione della locazione e, quindi, della sublocazione, l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dagli artt. 34 e 69 della legge n. 392 del 1978, a differenza della prelazione regolata dall'art. 38 della legge medesima, che spetta solo al subconduttore, compete nei confronti del locatore al conduttore e non al subconduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1594, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)