Sez. 3, Sentenza n. 6271 del 10/07/1997 (Rv. 505891 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Cessione di azienda - Dal conduttore al subconduttore - Prelazione (art. 38 legge n. 392 del 1978) - Esercizio - Legittimazione - Del subconduttore - Sussistenza - Del conduttore - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE
Poiché la "ratio" ispiratrice dell'istituto della prelazione di cui all'art. 38 della legge n. 392 del 1978 si fonda su di un'esigenza pubblicistica di conservazione delle attività produttive e commerciali svolte a diretto contatto con il pubblico (esigenza che trova compiuta realizzazione attraverso la concentrazione della titolarità dell'azienda e del diritto di proprietà sull'immobile adibito all'esercizio di questa), deve ritenersi legittima una interpretazione estensiva del termine "conduttore", adoperato nella norma suddetta, onde ricomprendervi anche il subconduttore che abbia lecitamente assunto tale qualità (mediante regolare comunicazione al locatore ex art. 36 stessa legge) e che si sia reso, nel contempo, cessionario dell'azienda, con conseguente facoltà di esercitare in proprio il diritto di prelazione di cui al citato art. 38, avendo il precedente conduttore perduto, con la cessione, ogni interesse nella gestione dell'attività produttiva.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)