Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016 (Rv. 638645 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'appalto - Responsabilità dell'appaltatore - Sussistenza - Corresponsabilità del committente - Configurabilità - Condizioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE
L'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex art. 2043 c.c., ovvero nell'ipotesi di riferibilità dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale "nudus minister" dello stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)