Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 26/03/2009 (Rv. 607389 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'appalto - Responsabilità dell'appaltatore - Sussistenza - Corresponsabilità del committente - Configurabilità - Condizioni.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE
In tema di appalto, solo l'appaltatore deve ritenersi responsabile dei danni cagionati a terzi dall'esecuzione dell'opera, potendosi eccezionalmente configurare una corresponsabilità del committente nel caso di specifica violazione da parte sua di regole di cautela nascenti ex art. 2043 cod. civ. ovvero quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di "culpa in eligendo", per avere affidato l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)