Sez. 3, Sentenza n. 6514 del 19/07/1996 (Rv. 498639 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Domanda proposta nei confronti del solo responsabile - Intervento in giudizio dell'assicuratore - Condanna nei suoi confronti richiesta dall'attore - Litisconsorzio necessario fra danneggiante e assicuratore - Sussistenza - Conseguenze - Appello proposizione nei confronti di tutti i litisconsorti - Necessità - Termine - Decorrenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale, originariamente proposta nei confronti del solo responsabile, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., in seguito all'intervento in giudizio dell'assicuratore della R.C.A. e alla richiesta di condanna formulata dall'attore nei suoi confronti, viene a costituirsi fra il danneggiante e l'assicuratore un litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l'appello avverso la sentenza di primo grado deve proporsi nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, nel termine segnato dalla notificazione della sentenza ad uno solo di tali litisconsorti, anche nel caso in cui l'impugnazione investa una statuizione specifica che ipoteticamente interessava soltanto la parte appellata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)