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Sez. 3, Sentenza n. 5877 del 14/06/1999 (Rv. 527436 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Condanna al risarcimento del danno nei confronti dell'assicurato responsabile civile e dell'assicuratore - Impugnazione proposta dal responsabile civile per far valere l'esistenza di una corresponsabilità del danneggiato - Mancata impugnazione dell'assicuratore - Passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti - Esclusione - Ragioni - Integrazione del contraddittorio - Necessità.
Stato
decisa il 1999-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527436-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI

In tema di responsabilità da circolazione stradale, in un caso di scontro tra veicoli in cui uno dei conducenti riporti danni, l'azione diretta proposta da questi in confronto del proprietario dell'altro veicolo e del suo assicuratore dà luogo ad un processo a litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, qualora la sentenza che condanna il responsabile del danno e l'assicuratore, nel presupposto di una responsabilità esclusiva del primo nella causazione del sinistro, venga tempestivamente impugnata dal primo per sostenere che il danneggiato ha concorso a causare lo scontro, tale impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza anche nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore, in confronto del quale il contraddittorio va integrato, qualora l'impugnazione non gli sia stata notificata. Ciò, in applicazione dei normali principi relativi ai processi a litisconsorzio necessario in sede di impugnazione, secondo i quali l'impugnazione di una parte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni alle altre parti e toglie rilievo al fatto che queste non abbiano dal canto loro proposto la medesima impugnazione, a nulla rilevando, data la necessità "ex lege" del litisconsorzio (ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969), la circostanza che l'obbligazione del responsabile e del suo assicuratore verso il danneggiato si connoti come solidale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)