Sez. 3, Sentenza n. 4678 del 24/08/1984 (Rv. 436584 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DIRITTO DI RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO IL PROPRIO ASSICURATO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 990/1969 - NATURA - PRESCRIZIONE - TERMINE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DIRITTO DI RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO IL PROPRIO ASSICURATO EX ART. 18 DELLA LEGGE N. 990/1969 - NATURA - PRESCRIZIONE - TERMINE.*
Il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il proprio assicurato, previsto dal secondo comma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977 n. 39), configura un diritto di regresso, operante in modo autonomo tra le suddette parti, che deriva dal contratto di Assicurazione, con la conseguenza che esso si prescrive nel termine di un anno, ai sensi del secondo comma dell'art. 2952 cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 1 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)