Sez. 1, Sentenza n. 1700 del 23/11/1981 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152344 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - NULLITÀ - IN GENERE - PROCESSO VERBALE - ERRONEA INDICAZIONE DEL COGNOME DI UNO DEI GIUDICI COMPONENTE IL COLLEGIO GIUDICANTE - PRESENZA EFFETTIVA DI QUESTO GIUDICE - INSUSSISTENZA DI NULLITÀ.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - NULLITÀ - IN GENERE - PROCESSO VERBALE - ERRONEA INDICAZIONE DEL COGNOME DI UNO DEI GIUDICI COMPONENTE IL COLLEGIO GIUDICANTE - PRESENZA EFFETTIVA DI QUESTO GIUDICE - INSUSSISTENZA DI NULLITÀ.*
L'erronea indicazione nel verbale di dibattimento del cognome di uno dei giudici, che effettivamente ha fatto parte del collegio giudicante, non dà luogo ad alcuna nullità. (V mass n 136804; (V mass n 133322; (V mass n 132754, per quanto valgano).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 161, Cod. Proc. Pen. art. 166, Cod. Proc. Pen. art. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)