Sez. 5, Sentenza n. 5259 del 17/04/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169463 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - PROCESSO VERBALE - NULLITÀ - IN GENERE - INDICAZIONE DEL COGNOME DEL GIUDICE - OMESSA MENZIONE DEL NOME - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE: POSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - PROCESSO VERBALE - NULLITÀ - IN GENERE - INDICAZIONE DEL COGNOME DEL GIUDICE - OMESSA MENZIONE DEL NOME - NULLITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE: POSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANO GIUDICANTE.*
Non esiste nullità, quando nel verbale di dibattimento sia indicato soltanto il cognome del giudice, purché l'omissione non sia in grado di determinare alcuna incertezza sull'identità del giudice medesimo. (nella specie risultava indicata la Sezione e l'imputato era presente in udienza). (V mass n 152344; (V mass n 150008).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)