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Sez. 1, Sentenza n. 2440 del 28/06/1976 (Rv. 381220 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - PENA PECUNIARIA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - VERBALE DI ACCERTAMENTO - PENE PECUNIARIE EX ART 15 DEL DL DEL 1956 N 476 - RISCOSSIONE - TERMINE QUINQUENNALE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - VERBALE DI ACCERTAMENTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381220-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PRESCRIZIONE - PENA PECUNIARIA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - VERBALE DI ACCERTAMENTO - PENE PECUNIARIE EX ART 15 DEL DL DEL 1956 N 476 - RISCOSSIONE - TERMINE QUINQUENNALE - TERMINE DI PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - VERBALE DI ACCERTAMENTO - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI.*

Le sanzioni pecuniarie previste dall'art 15 del DL 6 giugno 1956 n 476, per le infrazioni finanziarie contemplate nello stesso decreto legge (nella specie, dall'art 2), devono essere riscosse dallo stato entro cinque anni dalla commessa violazione, ai sensi dell'art 17 della legge 7 gennaio 1929 n 4. Detto termine e di prescrizione e puo essere interrotto da qualsiasi atto che manifesti l'intenzione dell'amministrazione di infliggere la sanzione, quale il verbale di accertamento dell'infrazione, contenente l'indicazione della pretesa punitiva e delle pene applicabili. (V 2559/75, mass n 376495).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 2, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)