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Sez. 1, Sentenza n. 1267 del 27/02/1982 (Rv. 419144 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - RISCOSSIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - OMESSA DENUNZIA AI COMPETENTI ORGANI VALUTARI DELL'ASSUNZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE IN UNA SOCIETÀ ESTERA, NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA - PENA PECUNIARIA RELATIVA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419144-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE - RISCOSSIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - OMESSA DENUNZIA AI COMPETENTI ORGANI VALUTARI DELL'ASSUNZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE IN UNA SOCIETÀ ESTERA, NON PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA - PENA PECUNIARIA RELATIVA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

Il diritto dello stato alla riscossione delle pene pecuniarie per le infrazioni valutarie si prescrive, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, entro cinque anni dalla data del fatto illecito contestato nel decreto di condanna, così come in esso ipotizzato, e, pertanto, nel caso di contestazione della violazione dell'art. 5, secondo comma, del d.l. 6 giugno 1956 n. 476 (omessa denunzia ai competenti organi valutari dell'assunzione di una partecipazione in una società estera, non preventivamente autorizzata), la decorrenza di tale prescrizione - non essendo prefissato un termine ad hoc per l'indicata denunzia e protraendosi il relativo Obbligo sino a quando persista la situazione concretante l'illecito in questione - va determinata in relazione al momento in cui, per la cessazione di detta partecipazione o per effetto della menzionata denunzia, si sia esaurito il comportamento omissivo configurato nell'art. 5, secondo comma, citato. (V 4372/79, mass n 400891; (V 1502/78, mass n 390875; (V 2440/76, mass n 381220).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 CORTE COST., Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 5, Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)