Sez. 2, Sentenza n. 17742 del 06/08/2014 (Rv. 631854 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI | Ordine giudiziale di affissione dell'atto nella casa comunale - Esecuzione della notifica per mero deposito - Conseguenze - Nullità della notifica, anziché inesistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI
In tema di notificazione per pubblici proclami, qualora il giudice abbia disposto l'affissione di una copia dell'atto nella casa comunale, anziché il deposito previsto dall'art. 150, terzo comma, cod. proc. civ., la notifica effettuata per deposito, senza affissione, è nulla, ma non inesistente, essendo stata pur sempre adempiuta la formalità dalla legge considerata idonea a garantire la conoscenza dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 150, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)