Sez. 2, Sentenza n. 27520 del 19/12/2011 (Rv. 620324 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI | Mancanza delle formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ. - Conseguenze - Inesistenza della notificazione - Rilievo d'ufficio da parte del giudice dell'impugnazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PER PUBBLICI PROCLAMI
La mancanza delle formalità prescritte dall'art. 150 cod. proc. civ. per la notificazione per pubblici proclami integra non già la nullità della notificazione stessa, bensì la sua inesistenza, come tale rilevabile d'ufficio anche dal giudice dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 150, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)