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Sez. L, Sentenza n. 1249 del 05/02/1992 (Rv. 475594 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere | Procuratore generale "ad negotia" - Abilitazione a proporre ricorso per Cassazione - Condizioni - Conferimento di detta rappresentanza con atto anteriore alla sentenza impugnata - Ininfluenza - Procura generale "ad lites" e procura speciale "ad litem" - Conferimento con atto anteriore alla sentenza impugnata - Abilitazione a proporre ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475594-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Mandato alle liti (procura) - In genere

A differenza del procuratore generale "ad negotia", il quale, quando sia iscritto nell'apposito albo, è abilitato a proporre ricorso per cassazione (per il rappresentato) ancorché investito della detta rappresentanza con atto anteriore alla sentenza impugnata, il procuratore generale "ad lites" non è abilitato a proporre tale ricorso ove il potere di rappresentanza gli sia stato conferito con atto anteriore alla sentenza impugnata, restando altresì escluso che il medesimo gravame possa essere proposto in virtù di procura speciale "ad litem" conferita - ancorché per tutte le fasi del giudizio - anteriormente alla detta sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)