Sez. 1, Sentenza n. 2395 del 02/03/1995 (Rv. 490855 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procuratore generale "ad lites" - Procura speciale per il giudizio di cassazione - Conferimento a se stesso o ad altri - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
La procura speciale per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da un suo rappresentante munito di mandato generale "ad negotia", mentre il procuratore generale "ad lites" non è abilitato a conferire in nome del mandante detta procura speciale, né a se stesso, né ad altri.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)