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Sez. 1, Sentenza n. 2395 del 02/03/1995 (Rv. 490855 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Procuratore generale "ad lites" - Procura speciale per il giudizio di cassazione - Conferimento a se stesso o ad altri - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490855-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura speciale per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da un suo rappresentante munito di mandato generale "ad negotia", mentre il procuratore generale "ad lites" non è abilitato a conferire in nome del mandante detta procura speciale, né a se stesso, né ad altri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)