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Sez. 3, Sentenza n. 2887 del 26/02/2003 (Rv. 560723 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI | Esplorative per la ricerca di elementi, fatti, circostanze non provati - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560723-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - INDAGINI

In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, che è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)